Art. 5.

      1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a

 

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10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000»;

          b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».