1. All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino a
b) al secondo comma, le parole: «si applica la reclusione fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 100.000».